
Richiamando la normativa che stabilisce la decadenza dal diritto quando il disoccupato, durante il periodo di percezione dell’indennità, si rioccupi per un periodo superiore a 6 mesi, due recentissime sentenze respingono ancora una volta l’interpretazione di INPS, che calcola il semestre senza soluzione di continuità considerando la durata teorica del contratto di lavoro, anche se intermittente, e non le effettive giornate di lavoro svolte. Un comportamento che ha come conseguenza di trasformare le mensilità già percepite a questo titolo in indebiti, di cui chiede la restituzione.