LA LISTA UNICA NAZIONALE DEL COLLOCAMENTO DELLO SPETTACOLO
1. Cosa necessita per lavorare nel settore dello spettacolo?
Per poter lavorare nel settore della produzione dello spettacolo, occorre essere iscritti presso il collocamento dei lavoratori dello spettacolo (D.P.R.2053/63 e L. 8/79).
Attualmente è possibile iscriversi con diverse modalità:
- a) direttamente presso l’Ufficio Centrale sito in Via Fornovo n. 8 – Roma
- b) tramite un Centro per l’Impiego più vicino,
- – via on line se abilitato al sito www.dgimpiego.listaspettacolo.it
- – con richiesta cartacea se non abilitato al sito web
- c) tramite raccomandata, solo per le iscrizioni ai sensi della L. 8/79 e delD.P.R.179/81, allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento e se cittadino extracomunitario anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
- d) è possibile effettuare la prenotazione della richiesta d’iscrizione anche da casa, tramite web, indicando per il ritiro del tagliando d’iscrizione, un Centro per l’Impiego abilitato.
L’elenco dei Centri abilitati è visibile sul sito www.dgimpiego.listaspettacolo.it
2. Quali sono i requisiti per iscriversi alla Lista Unica Nazionale dello Spettacolo?
Si può ottenere l’iscrizione alla Lista Unica dello Spettacolo, presentandosi direttamente presso lo sportello della nostra sede in Via Fornovo n. 8 o, altrimenti presso il Centro per l’Impiego più vicino. I requisiti essenziali per l’iscrizione sono: la maggiore età e la presentazione di un valido documento di riconoscimento. Per i cittadini extracomunitari,è necessario anche presentare il permesso di soggiorno originale in corso di validità, rilasciato per motivi validi con relativa fotocopia.
3. Ci si può iscrivere alla Lista Unica Nazionale del Collocamento dello Spettacolo pur essendo già iscritti al Collocamento Ordinario?
Si, ci si può iscrivere comunque al collocamento dello spettacolo. Le due iscrizioni non sono incompatibili in quanto l’iscrizione alla Lista Unica Nazionale non attesta lo stato di disoccupazione della persona.
4. L’iscrizione al Collocamento dello Spettacolo è sempre valida, anche se effettuata molti anni fa?
L’iscrizione è sempre valida, in quanto non è soggetta a validazione periodica.
5. Quali sono i Centri per l’Impiego abilitati?
La lista dei Centri Impiego abilitati al rilascio del tagliando attraverso la procedura informatica è consultabile attraverso la sezione “Province e Centri per l’Impiego” presente sul sito pubblico www.dgimpiego.listaspettacolo.it
6. E’ possibile iscriversi inviando il modello d’iscrizione per posta?
L’iscrizione tramite posta è possibile esclusivamente per il settore Lirico/Concertistico (L. 8/79) e solo tramite raccomandata, come da art. 3 del D.P.R. 179/81. Il modello è disponibile nell’area “Documentazione e Modulistica” del sito www.dgimpiego.listaspettacolo.it
7. Una volta prenotata via internet l’iscrizione alla Lista Unica dello Spettacolo, è possibile delegare qualcuno al ritiro del Tagliando?
Non è possibile delegare alcuna persona al ritiro del tagliando, poiché la richiesta deve essere sottoscritta dall’interessato al momento del ritiro del tagliando d’iscrizione.
8. L’iscrizione è gratuita?
L’iscrizione alla Lista Unica non prevede alcun onere a carico del richiedente.
9. Il tagliando d’iscrizione viene rilasciato subito?
Si, se l’iscrizione viene effettuata presso il nostro Ufficio; se essa viene effettuata via on line presso i Centri per l’Impiego abilitati, la nuova procedura informatica consente comunque il rilascio in giornata del tagliando d’iscrizione.
10. Cosa occorre fare in caso di smarrimento del proprio tagliando d’iscrizione?
In caso di smarrimento del proprio tagliando d’iscrizione si può richiedere il duplicato dello stesso, recandosi presso il nostro sportello o facendone richiesta tramite un Centro per l’Impiego indicando gli estremi della precedente iscrizione: data e/o numero e il luogo della presentazione della domanda
11 È possibile, una volta iscritti, variare la propria qualifica?
La variazione o l’aggiunta di una ulteriore qualifica sono possibili attraverso la compilazione dell’apposito modulo e riconsegnando, possibilmente, il precedente tagliando all’Ufficio.
12 E’ possibile verificare la propria iscrizione?
L’iscrizione alla Lista Unica dello Spettacolo è consultabile direttamente da parte del lavoratore, che abbia precedentemente richiesto l’accredito e abbia ottenuto la password di accesso alla propria area riservata. Questa possibilità è riservata agli iscritti nella nuova Lista Unica Nazionale, la cui iscrizione è effettuata tramite i Centri per l’Impiego o tramite il nostro Ufficio.
13 Dal nuovo modello di domanda d’iscrizione si evincono due normative di riferimento, è possibile specificarne la differenza?
Mentre il D.P.R 2053/63 art 1 riguarda le categorie professionali degli orchestrali, dei corali, degli artisti e tecnici della produzione cinematografica, degli spettacoli teatrali e delle case da giuoco municipali, la legge 8/79 riguarda invece il personale artistico e tecnico da impiegare, da parte di Enti Lirici, Istituzioni concertistiche assimilate, Amministrazioni, Enti, Istituzioni Musicali e di Balletto, alcune professionalità anche con rapporto di lavoro autonomo.
14 Qual è la differenza tra l’iscrizione art. 2 ed art. 3 della Legge 8/79?
L’iscrizione all’art. 2 della Legge 8/79 riguarda l’iscrizione alle liste dello spettacolo di tutte le categorie operanti nel settore della produzione lirico/concertistica e balletto classico.
L’iscrizione all’art. 3 della legge 8/79 riguarda esclusivamente le categorie già iscritte ai sensi dell’art. 2 della stessa Legge ed è riservata esclusivamente alle seguenti qualifiche: cantanti lirici, concertisti, direttori d’orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini solisti.
L’iscrizione all’elenco speciale di cui all’art. 3 della L. 8/79, permette al responsabile della manifestazione un termine di 30 giorni, per comunicare il nominativo dell’artista scritturato. Inoltre tale iscrizione conferisce all’artista la possibilità di nominare un proprio rappresentante (art. 4 L.8/79) che viene annotato sul tagliando d’iscrizione.
15 Qual è la procedura e quali sono i relativi documenti per poter nominare un Rappresentante?
L’artista, oltre ad essere iscritto all’art. 2 e 3 della Legge 8/79, sottoscrive una delega di rappresentanza, allegando un proprio documento di riconoscimento valido. Il rappresentante dovrà fornire la dichiarazione di accettazione della rappresentanza, da lui sottoscritta, allegando copia del proprio documento di riconoscimento.
16 Cosa occorre fare in caso di revoca del Rappresentante?
In caso di revoca del proprio Rappresentante, occorre che essa sia comunicata immediatamente alla Segreteria del Collocamento dello Spettacolo di Roma, che provvederà alle conseguenti variazioni (art. 10 D.P.R. 179/81)
17 E’ necessaria l’iscrizione al collocamento per l’assunzione di un lavoratore autonomo nel settore lirico-concertistico?
Come da Legge 8/79 art. 1 anche il personale artistico da impiegare con rapporto di lavoro autonomo deve iscriversi alla lista dei lavoratori dello spettacolo.
18 Come è possibile ricevere la password di accesso alla propria area riservata?
Per ottenere l’accesso alla propria area riservata, l’utente deve farne richiesta attraverso l’apposita sezione dedicata all’accreditamento, presente sul sito internet pubblico www.dgimpiego.listaspettacolo.it. La password verrà comunicata via e-mail.