Misure urgenti per la cultura) – [MIC]
• Rifinanziato per 200 milioni nell’anno 2021 il fondo per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo.
• Tale fondo, con una dotazione iniziale pari ad 80 milioni di euro nel 2020, è destinato al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l’emergenza COVID-19.
• Rifinanzia per 120 milioni nell’anno 2021 il fondo per il sostegno al settore del libro e dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura nonché per il ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli fiere, congressi e mostre.
Indennità per i lavoratori stagionali dello spettacolo
• E’ erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 2.400 euro.
• Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
CHI HA GIA’ RICEVUTO I PRECEDENTI BONUS NON DEVE PRESENTARE DOMANDA. IL SOSTEGNO E’ EROGATO IN AUTOMATICO A PARTIRE DALL’8 APRILE
PER COLORO CHE RICHIEDONO LE INDENNITA’ PER LA PRIMA VOLTA
• La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
• Le indennità di cui ai precedenti commi non concorrono alla formazione del reddito