Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 – “Decreto Sostegni bis”
🔴 Dall’ Art. 42, Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo:
Indennità una tantum pari a 1.600 euro erogata da INPS
🔺 Dal comma 1 si evince che i soggetti già beneficiari dell’ indennità del precedente decreto Sostegni, NON dovranno presentare ulteriore domanda (cioè avranno il pagamento in automatico).
✅ Comma 1 – ” Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a euro 1.600.”
Cioè tutti i soggetti già beneficiari dell’ indennità art. 10 n. 41 (Sostegni), NON dovranno rifare domanda, indipendentemente dai commi successivi del presente art. 42 DL n. 73 (Sostegni bis). Per essere ancora più chiara: per chi ha già ricevuto le scorse indennità, l’unico requisito è aver già ricevuto le scorse indennità.
🔺 Per chi invece deve fare domanda (cioè chi non avesse fatto domanda per la precedente indennità Sostegni o chi ha fatto precedente domanda che risulti “Respinta”), ecco i requisiti:
✅ Comma 6 – lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo
avere 30 giornate contributive dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro
avere 7 giornate contributive dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro
non essere titolari di pensione
non essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità
✅ Comma 3 b) – lavoratori intermittenti
avere 30 giornate contributive dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità alla data di presentazione della domanda
non essere titolari di pensione alla data di presentazione della domanda
Le indennità di cui ai commi 1,2,3,5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 dovrà essere presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
‼️ Quindi si deve attendere la solita circolare INPS. ‼️
⚠️ Consigliamo sempre di fare domanda tramite un patronato INCA per evitare tutti gli eventuali futuri problemi che in questi mesi si sono verificati in grande quantità. Infatti il Patronato potrà sempre controllare e gestire la pratica , e quindi agire in modo immediato a vostra tutela se necessario (cosa che non si può fare presentando domanda autonomamente).
🔴 Dall’ Art. 1 – Contributo a fondo perduto
✅ Comma 1- […] è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Sostegni), e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
✅ Comma 2 – Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (Sostegni), ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, e può anche essere riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
‼️ Riguardo questo nuovo contributo a fondo perduto, leggete l’Art. 1 nella sua interezza e/o contattate il vostro commercialista.