Circolare INPS n° 132 del 10-09-2021
Prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (gestione ex ENPALS). Modifiche apportate dall’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Preliminarmente, si ricorda che con la circolare n. 124/2017 è stato ribadito che, in linea con la particolare natura del settore dello spettacolo, l’assicurazione di malattia viene riconosciuta a tutti i lavoratori in argomento (con le sole eccezioni indicate nella medesima circolare), compresi i soggetti che svolgono la loro attività senza vincolo di subordinazione.
Ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione contributiva occorre, pertanto, tenere in considerazione la sola natura dell’attività lavorativa prescindendo dalla tipologia di rapporto di lavoro o dal settore di inquadramento del datore di lavoro. Conseguentemente, risultano obbligati al versamento tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dello spettacolo, compresi quelli che corrispondono, in forza di previsioni di contratti e accordi collettivi di lavoro ovvero di pattuizioni individuali, un trattamento economico al lavoratore in caso di assenze per malattia.
Si ricorda, al riguardo, che la prestazione della malattia è per sua natura compensativa della perdita di guadagno e, pertanto, non è possibile riconoscere la tutela previdenziale da parte dell’Inps nel caso in cui il lavoratore percepisca la normale retribuzione in caso di malattia.
Nell’ambito delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo in argomento, risultano esclusi dall’obbligo assicurativo per la malattia:
i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” [n.d.r. si tratta di una parte di autonomi con la specifica denominazione virgolettata, non di tutti coloro che lavorano nel settore con p. iva], per i quali il legislatore, in considerazione della natura imprenditoriale dell’attività svolta, ha ritenuto di non riconoscere l’assicurazione in oggetto;
i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche ai quali, pur essendo essi stessi dipendenti da enti di diritto privato, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego con riferimento alla certificazione e al trattamento economico delle assenze per malattia;
gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a decorrere dal 26 maggio 2021.
Tutti i dettagli nella circolare INPS che trovate al link: