Circolare INPS n 110

Circolare INPS n. 110 del 29 settembre 2020

INDICE

1. Premessa

2. Caratteristiche della riduzione contributiva

3. Condizioni di accesso al beneficio

4. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso Uniemens

 

 

1. PREMESSA

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4 agosto 2020 (Allegato n. 1), emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato l’11 settembre 2020 nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it, ha confermato per l’anno 2020, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni.

Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.

2. CARATTERISTICHE DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

 

Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2020, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007da 412000 a 439909[1].

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti[2].

Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

 

3. CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

  • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
  • i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del D.L. n. 223/2006).

Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, l’esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 205/2017 o l’incentivo “IO Lavoro” per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2020, disciplinato dal decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020).

Conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995, l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

4. MODALITÀ OPERATIVE. INVIO E GESTIONE DELLE ISTANZE E COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

 

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2020 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l’invio.

In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da settembre 2020 a dicembre 2020; l’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.

In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2020.

Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile di cui alla presente circolare (Allegato n. 2); la Struttura territoriale competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.

Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza dicembre 2020.

I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva, relativa al 2020, fino al 15 gennaio 2021.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

[1] Si ricorda che non costituiscono attività in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

[2] Misure previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’articolo 1, comma 764, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal comma 766 della citata legge n. 296/2006.

Slc Cgil Puglia