CHIARIMENTI SUL CONTROLLO PERIODICO LAVORATORI DELLO SPETTACOLO ATTRAVERSO TEST PER LA VERIFICA DEL CONTAGIO

📣 A seguito della richiesta di chiarimento delle OO.SS., l’ufficio legislativo del Ministero della Cultura fornisce precisazioni in merito al controllo periodico di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo attraverso test per la verifica del contagio:
‼️ ⚠️‼️ Resta valido quanto previsto al  punto 22 dell’allegato 26 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, ovvero “il controllo periodico dei lavoratori attraverso specifici test per la verifica del contagio. Tampone antigenico 48 ore prima dell’inizio della produzione (incluso tutto il periodo delle prove), da ripetere ogni 72 ore per tutta la durata della produzione stessa”, per le lavoratrici e i lavoratori del settore che, in ragione della tipologia di prestazione espletata, non possono adempiere all’obbligo concernente l’uso di mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.
È di tutta evidenza infatti che l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore risulta impossibile da configurare per una parte di lavoratrici e lavoratori del comparto, laddove ad esempio prevedono che la mascherina non venga utilizzata quando il personale è direttamente impegnato in scena o durante l’esecuzione della prestazione artistica.
📌 I costi relativi a tali controlli periodici restano a carico del datore di lavoro.
SLC CGIL Nazionale

Slc Cgil Puglia