STATUTO DELLA SLC-CGIL
TITOLO I
Principi costitutivi
Art. 1 – Definizione
Il Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione (SLC) è l’organizzazione sindacale dei lavoratori
di tutti i settori che operano ai vari livelli nel sistema delle comunicazioni.
SLC è un’organizzazione sindacale plurtietnica che promuove la libera associazione e l’autotutela
solidale individuale e collettiva di lavoratrici e di lavoratori.
SLC aderisce alla CGIL della quale è espressione tra i lavoratori della categoria, accettandone lo
Statuto e il regolamento elettorale.
Si impegna, pertanto, a realizzare insieme con la CGIL le finalità che la stessa si propone.
L’adesione a SLC è volontaria ed avviene, su richiesta, senza ulteriori formalità.
Essa comporta piena uguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell’appartenenza a gruppi
etnici, nazionalità, fedi religiose, culture e formazioni politiche.
L’adesione a SLC comporta l’accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto
assumono i valori delle libertè personali, civili, economiche, sociali e politiche quali presupposti
fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.
SLC è giuridicamente e finanziariamente autonomo con proprio fondo distinto da quello della
CGIL.
SLC ha sede in Roma.
Possono aderire a SLC le lavoratrici e i lavoratori di:
Aziende postali e banco posta,
Aziende di telecomunicazioni,
Aziende di emittenza radiotelevisiva,
Aziende cartarie, cartotecniche, grafiche e editoriali periodiche,
Aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa,
Aziende del settore della pubblicità, informatica;
Aziende videofonografiche, aereofotogrammetriche e di fotolaboratori, Aziende
cinematografiche;
le lavoratrici e i lavoratori degli:
Enti teatrali,
Enti musicali;
le lavoratrici e i lavoratori che svolgono:
Attività dello sport e del tempo libero, Ippica e Case da Gioco,
Attività audiovisive e multimediali,
Attività di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografico,
Attività teatrali,
Attività musicali;
le lavoratrici e i lavoratori della:
Società italiana autori e editori (SIAE).
Sono affiliati a SLC:
il Sindacato Attori Italiani (SAI),
il Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia (SINAGI),
il Sindacato Italiano Lavoratori del Fumetto (SILF),
il Sindacato Italiano Artisti della Musica (SIAM).
Art. 2 – Principi fondamentali
Per quanto riguarda i principi fondamentali, solidarietà internazionale, principali campi di iniziative
di azione, unità sindacale, autonomia sindacale, democrazia sindacale, diritti e doveri degli iscritti,
incompatibilità, provvedimenti disciplinari, autonomia amministrativa, contributi, compiti dei
designati in organismi, coordinamenti donne, strutture organizzative o di servizio o sezioni di
lavoro valgono le norme espresse dallo Statuto della CGIL.
TITOLO II
Delle strutture e delle forme organizzative
Art. 3 – Struttura organizzativa
SLC si articola nei seguenti livelli: azienda o luogo di lavoro, Comprensorio o Provincia o area
metropolitana in rapporto con gli Statuti regionali della CGIL, nazionale.
In tutti i luoghi l’Assemblea delle iscritte e degli iscritti costituisce la rappresentanza di base SLC e
sua istanza congressuale.
L’Assemblea ogni due anni e comunque alla scadenza congressuale elegge il Comitato delle
iscritte/iscritti che costituisce la prima istanza congressuale.
L’elezione dei Comitati delle iscritte/iscritti e la convocazione dell’Assemblea sono regolate dallo
Statuto della CGIL.
In assenza di strutture unitarie il Comitato delle iscritte e degli iscritti svolge il ruolo e le funzioni di
delegazione trattante SLC.
TITOLO III
Organi
Art. 4 – Il Congresso
Il Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna delle istanze delle strutture organizzative
SLC.
Il Congresso di base nei luoghi di lavoro è composto dall’Assemblea generale delle iscritte e degli
iscritti; il dibattito Ë aperto a tutti i lavoratori, mentre la possibilità di votare o essere eletti è
riservata alle iscritte e agli iscritti SLC.
Il Congresso comprensoriale o provinciale o di area metropolitana è composto dalle delegate e dai
delegati elette/i nei Congressi di base.
Il Congresso nazionale è composto dalle delegate e i delegati elette/eletti nei Congressi
comprensoriali o provinciali o di aree metropolitane.
Il Congresso SLC è convocato in concomitanza con il Congresso CGIL.
Almeno due mesi prima della data fissata il Comitato direttivo nazionale comunicher‡ l’ordine dei
lavori e le norme di massima per l’effettuazione del Congresso SLC.
I Congressi ai vari livelli possono essere convocati in sessione straordinaria su deliberato del
Comitato direttivo o dietro richiesta di 1/10 delle iscritte/iscritti.
Art. 5 – Congressi comprensoriali o provinciali o di aree metropolitane
I Congressi comprensoriali o provinciali o di aree metropolitane sono convocati dai rispettivi organi
direttivi in preparazione del Congresso nazionale; provvedono ad eleggere i rispettivi Comitati
direttivi fissandone preventivamente il numero dei componenti e il Collegio dei sindaci revisori;
provvedono ad eleggere i componenti del Coordinamento regionale.
Le norme per l’organizzazione dei Congressi comprensoriali o provinciali o di aree metropolitane e
per l’elezione dei delegati a detti congressi, applicative del presente Statuto, sono competenza dei
rispettivi organi direttivi, che devono stabilire il rapporto tra numero delle iscritte/iscritti e numero
delle delegate/delegati da eleggere.
Art. 6 – Congresso nazionale
Il Congresso nazionale SLC è il massimo organo deliberante del sindacato lavoratori della
comunicazione ed ha i seguenti compiti:
1) determinare la politica di SLC da seguirsi da parte di tutta l’organizzazione;
2) eleggere il Comitato direttivo nazionale, il Collegio dei sindaci revisori e il Collegio di
verifica;
3) deliberare sulle modifiche allo Statuto con la maggioranza qualificata dei 3/4.
Il Congresso può decidere, a maggioranza degli aventi diritto, di delegare al Comitato direttivo la
decisione di affiliazione internazionale o di partecipazione a tali organismi; quest’ultimo delibererà
con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti rappresentati.
Art. 7- Organi direttivi ed esecutivi
Organi deliberanti nazionali, comprensoriali o provinciali o di aree metropolitane SLC sono:
– i rispettivi Comitati Direttivi.
E’ organo esecutivo e di direzione operativa:
– la Segreteria.
Art. 8 – Comitato direttivo nazionale
Il Comitato direttivo è il massimo organo deliberante di SLC tra un Congresso e l’altro.
Ad esso Ë affidato il compito di direzione del sindacato lavoratori della comunicazione nell’ambito
degli orientamenti decisi dal Congresso nazionale, di impostare le iniziative di portata generale, di
verificare il complesso dell’attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle
strutture in cui SLC si articola, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del
Congresso nazionale.
» eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti.
Le vacanze, che si verificassero, tra un Congresso e l’altro, possono essere colmate per cooptazione
da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di 1/3 dei suoi componenti e per sostituzione
decisa dal Comitato direttivo medesimo.
Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni
possono essere decise, fino al massimo di 1/10 del numero fissato dal Congresso.
La composizione del Comitato direttivo e, più in generale, degli organi direttivi ai vari livelli dovrà
prevedere la presenza di lavoratrici e di lavoratori in produzione secondo le norme statutarie
previste dallo Statuto della CGIL.
Esso elegge nel suo seno un presidente e due vice presidenti ai quali compete garantire il suo
funzionamento sulla base delle modalità previste da un Regolamento che il Direttivo stesso dovrà
assumere con la maggioranza dei 3/4 dei presenti.
Il Comitato direttivo è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria nazionale almeno
una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da 1/4 dei componenti del
Direttivo stesso.
Ogni componente del Comitato direttivo ha diritto a partecipare a qualsiasi Congresso o riunione
delle strutture territoriali SLC e prendervi la parola.
Il Comitato direttivo nazionale si pronuncia su tutte le questioni che sono regolate dal presente
Statuto e dalle deliberazioni congressuali.
Elegge il Segretario generale e la Segreteria nazionale.
Definisce le linee generali della contrattazione collettiva riguardanti tutte le categorie dei lavoratori
interessati.
Studia i problemi generali, economici, tecnici, professionali, artistici, sociali riguardanti le varie
categorie e stabilisce la relativa linea di condotta.
Promuove tutte le iniziative – a tutti i livelli – al fine di fare avanzare il processo di unit‡ del
Sindacato.
Richiede periodicamente al Collegio dei sindaci una relazione sull’attività amministrativa di SLC.
Approva i bilanci di SLC.
Provvede alle designazioni e alle nomine dei rappresentanti di SLC in seno ad organismi nei quali il
sindacato ha parte responsabile o per i quali tale rappresentanza sia prevista.
Designa i rappresentanti di SLC negli Organismi internazionali.
Deve altresÏ assolvere tutte le funzioni che esorbitano dalle ordinarie attribuzioni della Segreteria.
La riunione del Comitato direttivo Ë valida quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi
membri.
Le sue decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti salvo quanto diversamente previsto
all’ultimo comma dell’art. 6 del presente Statuto.
Il Comitato direttivo nazionale risponde della propria attività al Congresso nazionale.
Il Comitato direttivo nazionale puÚ articolarsi in commissioni di lavoro con funzioni di
elaborazione di proposte e di iniziative nell’ambito degli indirizzi e delle scelte stabilite dal
Congresso.
Dopo tre assenze non giustificate si decade dall’organo.
Tale norma è valida per tutti gli organismi nazionali e territoriali.
Art. 9 – Segreteria nazionale
La Segreteria nazionale SLC è l’organo esecutivo e di direzione operativa del sindacato dei
lavoratori della comunicazione e risponde della propria attività al Comitato direttivo nazionale.
» eletta dal Comitato direttivo nazionale che ne fissa la composizione.
La Segreteria funziona collegialmente ed attua le decisioni del Comitato direttivo nazionale,
assicura la direzione quotidiana delle attività di SLC, mantiene un contatto permanente con tutte le
istanze nazionali e periferiche dell’organizzazione e con i Coordinamenti di azienda e i Comitati di
settore.
La Segreteria nazionale si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di 1/4 dei
suoi componenti.
Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.
La Segreteria nazionale SLC provvede al funzionamento dei Dipartimenti e uffici del sindacato,
stabilisce e nomina il relativo personale e ne fissa la retribuzione attuando il Regolamento vigente
in CGIL; è responsabile delle pubblicazioni di SLC.
Il Segretario generale rappresenta legalmente SLC di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di impedimento o di assenza tale rappresentanza Ë delegata al vice segretario o ad altro
componente la segreteria nazionale.
Art. 10 – Collegio di verifica
Il Collegio di verifica si compone di membri effettivi e supplenti.
Il Congresso ne definisce la composizione numerica.
Esso è eletto a voto palese dal Congresso a maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei
votanti tra le iscritte/iscritti con un minimo di dieci anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuto
prestigio, autonomia e indipendenza.
Nel caso che, per effetto di dimissioni o decadenza di componenti il Collegio, il numero dei
supplenti si riducesse, il Comitato direttivo può provvedere a sostituzioni con voto a maggioranza
del 75 per cento dei votanti.
Il Collegio di verifica, su richiesta di una o più iscritte/iscritti o di una struttura, svolge indagini e
controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi, dei dirigenti e dei funzionari sindacali in
relazione alle loro rispondenze alle norme statutarie e regolamentari ed alle decisioni regolarmente
assunte dagli organismi da SLC, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi,
di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.
Il Collegio di verifica di SLC ha giurisdizione sull’attività delle strutture categoriali di livello
inferiore.
Contro le decisioni del Collegio di verifica di SLC è possibile il ricorso, in seconda ed ultima
istanza, al Collegio statutario della CGIL nazionale.
Le decisioni del Collegio di verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei
componenti.
Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio di verifica sono determinate da un
apposito regolamento varato dagli stessi.
Il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza.
I componenti effettivi del Collegio di verifica sono invitati al Comitato direttivo nazionale.
Art. 11 – Collegio dei sindaci e attività amministrativa
In ciascuna delle istanze che costituiscono la struttura organizzativa di SLC a cui quindi compete
l’amministrazione di un fondo, si devono osservare le seguenti norme:
a) elezione da parte del Congresso, a voto palese, di un Collegio dei sindaci. Il Collegio
nazionale dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, i quali non
devono ricoprire responsabilità amministrative a qualsiasi livello dell’organizzazione, con il
compito di controllare l’andamento amministrativo, la regolarità di tutte le spese, la
esistenza e la destinazione delle eccedenze attive e degli accantonamenti;
b) compilazione annuale, a cura della Segreteria, dei bilanci consuntivo e preventivo,
rispettivamente entro il 30 aprile e il 31 dicembre di ogni anno, da sottoporre
all’approvazione del Comitato direttivo nazionale, dei Comitati direttivi comprensoriali,
provinciali o di aree metropolitane, corredate da una relazione del Collegio dei sindaci;
c) presentazione, da parte del Collegio dei sindaci revisori, al Congresso di una relazione
complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro;
d) rendere pubblici agli iscritti i bilanci e il rendiconto;
e) il Collegio dei sindaci revisori nomina al proprio interno il suo Presidente;
f) SLC non puÚ distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o
capitale, durante la vita dell’associazione, salvo diverse disposizioni legislative;
g) Il patrimonio di SLC, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro regolatore competente
sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996 n. 662;
h) la quota associativa e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna
rivalutazione.
Art. 12 – Indennità di rappresentanza e gettoni di presenza
Tutte le indennità e gettoni di presenza a titolo di rappresentanza di SLC in seno ad organismi
elettivi o di nomina vengono versate alle rispettive strutture di SLC.
Le somme percepite dai rappresentanti elettivi o di nomina nazionale dovranno essere versate al
sindacato nazionale; le somme percepite dai rappresentanti elettivi o di nomina comprensoriale,
provinciale o di area metropolitana dovranno essere versate ai sindacati comprensoriali o provinciali
o di aree metropolitane.
La rappresentanza di cui al primo comma del presente articolo non deve essere in contrasto con le
norme di incompatibilità dello Statuto della CGIL.
Art. 13 – Sindacato di Comprensorio o Provincia o di area metropolitana
Il Sindacato di Comprensorio o Provincia o di area metropolitana è costituito da tutti gli organizzati
del Comprensorio o Provincia o area metropolitana che eleggono nel Congresso il rispettivo
Comitato direttivo, il Collegio dei sindaci revisori, i delegati al Congresso nazionale SLC e i
componenti del Coordinamento regionale.
» ammesso far confluire, laddove se ne riscontri la necessità e l’intesa con le relative strutture della
CGIL, in determinati comprensori, gli organizzati di altre aree comprensoriali limitrofe, ovvero nei
casi in cui gli organizzati circoscritti in dette aree non rappresentano rilievo numerico e politico tale
da far ritenere valida la costituzione di un livello organizzativo con piena autonomia.
Art. 14 – Comitato direttivo di Comprensorio o Provincia o di area metropolitana
Il Comitato direttivo di Comprensorio o Provincia o di area metropolitana, nell’ambito delle
rispettive Camere del Lavoro territoriali, esercita l’iniziativa per quanto concerne l’azione tendente
alla difesa e allo sviluppo dei diritti dei lavoratori, attraverso la promozione di organismi unitari
nella generalità dei luoghi di lavoro e porta in discussione le proposte del Comitato direttivo
nazionale e della Segreteria nazionale.
Elegge la Segreteria comprensoriale o provinciale o di area metropolitana e il Segretario
responsabile di SLC, approva il bilancio consuntivo e preventivo, rispettivamente entro il 30 aprile
e il 31 dicembre di ogni anno, predisposto ed elaborato a cura della Segreteria, secondo i criteri
indicati dalla Camera del Lavoro territoriale, con le seguenti integrazioni: definizione, nell’ambito
del bilancio preventivo, della destinazione delle risorse per il funzionamento degli eventuali
Dipartimenti, uffici e coordinamenti che saranno costituiti.
Inoltre il Direttivo di Comprensorio o Provincia o di area metropolitana nomina le rappresentanze
non elettive del sindacato.
Art. 15- Segreteria comprensoriale o provinciale o di area metropolitana
La Segreteria comprensoriale o provinciale o di area metropolitana è l’organo esecutivo e di
direzione operativa e risponde della propria attività al Comitato direttivo comprensoriale o
provinciale o di area metropolitana di SLC.
Stabilisce altresì le varie attribuzioni interne alla Segreteria stessa e provvede, laddove se ne ravvisi
l’esigenza, al funzionamento dei Dipartimenti, uffici e coordinamenti di azienda e di settore.
Il Segretario generale rappresenta legalmente SLC di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di
impedimento o di assenza tale rappresentanza è delegata al vice segretario o ad altro componente la
segreteria comprensoriale o provinciale o di area metropolitana.
Art. 16 – Coordinamento regionale
Il Coordinamento regionale Ë una struttura funzionale eletta dai Congressi di Comprensorio o
Provincia o area metropolitana.
Il Coordinamento regionale sentiti i Comprensori o Province o aree metropolitane decide i criteri e
il numero dei propri componenti da eleggere nei Congressi di Comprensorio o Provincia o Area
metropolitana;
eventuali vacanze di componenti eletti che si verificassero, tra un Congresso e l’altro, possono
essere integrate per designazione da parte del Comitato direttivo del Comprensorio o Provincia o
area metropolitana che ha eletto i componenti da sostituire.
• elegge il Coordinatore regionale, di norma coincidente con il Segretario Generale del
Comprensorio o Provincia capoluogo di Regione o della realtà territoriale più significativa;
• svolge funzioni di coordinamento regionale delle politiche categoriali e delle attività dei settori
e di direzione delle politiche contrattuali laddove specificamente previsto dalla articolazione
delle aree tematiche e/o delle aziende organizzate da SLC;
• individua e fissa criteri organizzativi per il funzionamento di dipartimenti, settori e uffici utili
allo svolgimento delle proprie funzioni operative e coordina l’attivit‡ organizzativa e di
ripartizione e canalizzazione delle risorse.
Esclusivamente ai fini amministrativi, le risorse destinate al funzionamento del Coordinamento
regionale costituiranno un capitolo specifico dei bilanci preventivo e consuntivo del capoluogo di
Regione.
Art. 17 – Norme particolari
Il Sindacato dei lavoratori della Comunicazione (SLC) nella Provincia autonoma di Bolzano assume
la denominazione: Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione/Gewerkschaft fur das
Kommunikationswesen (GKW).
Art. 18 – Disposizioni finali
Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme previste dallo Statuto della
Confederazione Generale Italiana del Lavoro.
Inoltre, il Comitato direttivo nazionale è impegnato ad armonizzare il presente Statuto con quello
approvato dal XIV Congresso della CGIL; nonchÈ ad apportare, con la maggioranza dei 3/4 dei voti
dei presenti, le eventuali modifiche rese necessarie da decisioni assunte, in armonia con la CGIL,
relative a nuovi assetti organizzativi del Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione (SLC).
Norme transitorie
In fase di prima elezione del Coordinamento Regionale si applicano le norme definite dal C.D.
nazionale dell’11-9-2001.
Fino alla effettiva chiusura di tutte le incombenze amministrative, fiscali e giuridiche, correlate alla
modifica del livello regionale, il Coordinatore regionale assume tutte le funzioni di rappresentanza
legale precedentemente svolte dal Segretario Generale Regionale.
Il Coordinamento, di concerto con i Comprensori o Province o aree metropolitane e previa verifica
con i centri regolatori, definisce la quota di risorse finalizzate al proprio funzionamento e alle
attività di carattere regionale.
Il Comitato direttivo nazionale, sulla base delle competenze sancite dall’art. 11 dello Statuto CGIL,
può adottare specifiche norme regolatorie sui criteri generali della materia.